Industria 4.0: come funziona l’iperammortamento dei beni materiali?

/ / Non categorizzato, Realtà Aumentata

Di Michela Calculli

Nell’ambito del Piano Nazionale Industria 4.0, presentato dal Governo italiano nello scorso settembre 2016, è stata creata un’opportunità dagli enormi risvolti industriali, economici e finanziari per le imprese italiane: l’iperammortamento sui beni materiali che rispettino determinate caratteristiche legate appunto al concetto di Industria 4.0. Vediamo le caratteristiche del beneficio e le modalità di accesso.

I beni coinvolti e quelli esclusi dall’iperammortamento

L’accesso all’iperammortamento riguarda una platea limitata di soggetti ma soprattutto di oggetti. Innanzitutto possono accedervi esclusivamente i titolari di reddito di impresa (sono dunque esclusi i liberi professionisti).
Il Governo ha poi individuato il perimetro di applicazione del beneficio su determinati beni.
I beni agevolabili sono i “Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»” (indicati in dettaglio nell’allegato A alla Legge di Bilancio 2017, il link a tale allegato è disponibile al fondo del presente articolo), che possono essere raggruppari in tre macro categorie:
1. beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;
2. sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;
3. dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0».
Sono inclusi inoltre “dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti”.
Non è dunque necessario rinnovare il parco macchine per accedere al beneficio, è sufficiente che si provveda all’interconnessione e alla sensorizzazione dell’esistente.
Per completezza indichiamo i beni comunque esclusi dall’iperammortamento:

  1. beni materiali strumentali per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;
  2.  fabbricati e costruzioni;
  3. particolari beni di cui all’allegato n. 3 alla Legge di Stabilità 2016 (ad esempio le condutture legate alle industrie alimentari, elettriche e di telecomunicazioni).

Iperammortamento e realtà aumentata

Tra i beni indicati nel già citato allegato A della Legge di Bilancio 2017, troviamo i dispositivi di realtà aumentata e virtual reality.
L’Agenzia delle Entrate, nei chiarimenti relativi al Piano industria 4.0 contenuti nella Circolare n. 4/E del 2017 (link al fondo dell’articolo), fornisce un esempio:
“dispositivi intelligenti in grado di fornire istruzioni sul lavoro e di visualizzare in real time i dati sul funzionamento delle macchine e sulle attività che gli operatori dovranno svolgere”.
La stessa circolare precisa che possono accedere all’iperammortamento anche beni immateriali rappresentati da:
“software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà aumentata tramite wearable device. Si sottolinea che in questa categoria si trovano sia sistemi operativi e applicazioni per visori di realtà aumentata e virtuale, ma anche di altri wearable (braccialetti, orologi, giubbotti, ecc.) che permettano di interagire nel sistema cyberfisico. In questo perimetro si trovano anche applicazioni per smartphone e tablet che abbiano queste caratteristiche”.
In sostanza accedono all’iperammortamento del 150% i soli software embedded, mentre quelli venduti in autonomia possono beneficiare di una maggiorazione pari al 40% (i beni immateriali oggetto di questo beneficio ridotto sono elencati nell’allegato B della Legge di Bilancio 2017, link a fine articolo)

Il requisito dell’interconnessione

L’accesso al beneficio dell’iperammortamento non è però legato alla mera acquisizione dei beni materiali. È infatti condizione necessaria l’interconnessione fra detti beni e i sistemi aziendali.
Riprendendo nuovamente la circolare 4/E, fonte primaria dei chiarimenti dell’Amministrazione Finanziaria, rileviamo infatti quanto sia importante:
“rispettare il requisito dell’interconnessione: il bene, cioè, potrà essere “iper ammortizzato” se, oltre ad essere entrato in funzione, sarà interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Fino ad allora, potrà temporaneamente godere del beneficio del super ammortamento [ammortamento maggiorato del 40%, NdR], se ricorrono i requisiti. Le quote di iper ammortamento del 150% di cui l’impresa non ha fruito inizialmente a causa del ritardo nell’interconnessione saranno comunque recuperabili nei periodi d’imposta successivi.”
I nuovi macchinari, i vecchi macchinari sensorizzati, i software embedded, devono dunque comunicare con i sistemi aziendali. Questo poiché nella logica dell’Industria 4.0 il dato diventa un nuovo e fondamentale “fattore della produzione” in grado di orientare le scelte del management ed ottimizzare gli altri fattori, fino a giungere ad una funzione predittiva.

Periodi di spettanza e fruizione dell’iperammortamento

Possono utilizzare l’iperammortamento le imprese che investono in beni 4.0 entro il 31 dicembre 2017. È possibile utilizzare il beneficio anche per i beni ordinati entro il 31 dicembre 2017 e consegnati entro il 30 giugno 2018, in questo caso però devono essere stati versati acconti pari al 20% del costo entro il 31 dicembre 2017.
Ma come abbiamo detto l’acquisizione del bene garantisce il solo superammortamento (maggiorazione del 40%). Per poter usufruire del 150%, occorrerrà provvedere all’interconnessione del bene con i sistemi aziendali. L’iperammortamento potà essere fruito soltanto a partire dal periodo in cui è avvenuta detta interconnessione.
Attenzione! Le date indicate quali scadenze per gli investimenti potrebbero essere soggette a proroghe di cui si sta discutendo nel momento in cui si scrive questo articolo.

Iperammortamento: come funziona

L’iperammortamento rappresenta l’opportunità di ammortizzare un bene aziendale al 250% del costo sostenuto. Questo in parole povere comporta nel corso del periodo di ammortamento un risparmio fiscale pari al 36% costo di acquisto.
Come si determina il risparmio fiscale? Considerando la riduzione dell’IRES da versare, pari a 150×24%, dove 150 è il maggior ammortamento fiscale concesso dalla norma e 24% è l’aliquota IRES 2017.
In sostanza se si acquista un bene al costo di 100.000 euro, al termine del periodo di ammortamento tale costo sarà stato abbattuto di 36.000 euro (oltre un terzo, dunque).

Dichiarazione, attestazione e analisi tecnica

Gli investimenti che accedono ai benefici fiscali del piano Industria 4.0, necessitano di una documentazione di supporto, necessaria ai fini delle verifiche fiscali. In particolare:
• dichiarazione resa dal legale rappresentante per gli investimenti inferiori ai 500.000 euro;
• perizia giurata o attestazione di conformità per i beni con costo superiore a 500.000 euro.
Tale documentazione deve dimostrare che il bene rientra tra quelli elencati nel Piano e che esiste l’effettiva interconessione fra gli stessi e i sistemi aziendali.
Ovviamente anche le aziende che investono cifre inferiori a 500.000 euro possono decidere di tutelare in maniera più efficace il proprio investimento avvalendosi di un’analisi tecnica imparziale e della conseguente perizia giurata o attestazione di conformità.

Documentazione a supporto dell’approfondimento

Piano Nazionale Industria 4.0
Allegato A e Allegato B
Circolare 4/E 2017 dell’Agenzia delle Entrate


Il tuo investimento può accedere all’iperammortamento?

Esegui il test